E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente, il Decreto CER – Dm 7 dicembre 2023 n.414 che accompagna la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.
Prima di tutto è necessario chiarire cosa siano le CER. Le Comunità energetiche, in base alla definizione del Decreto CER 2024 sono “sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n.199 del 2021”.
Per essere più chiari, una Comunità Energetica è un’associazione che produce e condivide energia rinnovabile, per generare e gestire in autonomia energia verde a costi vantaggiosi, riducendo nettamente le emissioni di CO2 e lo spreco energetico. Ne possono far parte semplici cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese, etc.
Le Comunità energetica prevedono il coinvolgimento di una serie di soggetti privati e/o pubblici, i quali costituiscono un ente legale, che scelgono di produrre energia elettrica pulita, autoprodotta e condivisa attraverso fonti rinnovabili come gli impianti fotovoltaici, a prezzi accessibili ai propri membri.
Il Decreto è entrato in vigore il 24 gennaio e prevede che nei successivi 30 giorni venga emanato un altro decreto per modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi e (entro 45 giorni dall’approvazione delle regole) la predisposizione dei portali del GSE per gestire le richieste.
Il Decreto CER disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile.
Ecco cosa si prevede per la promozione dello sviluppo nel Paese delle Comunità energetiche:
Il titolo I definisce il campo di applicazione e le principali definizioni per il Decreto CER. Il Titolo II contiene le disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile) e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Il Titolo III contiene le disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR. Il Titolo si applica fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.
In base al Decreto CER, i soggetti beneficiari degli incentivi sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili.
Gli incentivi si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti secondo i requisiti fissati nell’articolo 3 quando inseriti all’interno delle configurazioni previste dal Decreto . Le tariffe e gli incentivi (artt.4 e 5) attendono al momento una definizione da parte dei decreti successivi e del GSE.
Il Decreto CER all’articolo 7 definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021).
Ne sono destinatari le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: ammesse al contributo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1, al verificarsi di specifiche condizioni 8si veda l’articolo 7)
Gli impianti ammessi al contributo devono però entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.