Decreto Urso-Giorgetti: bonus fiscale per chi sostiene le nuove imprese

Il governo punta a rilanciare l’ecosistema delle start up innovative con un incentivo fiscale ad hoc. Il decreto interministeriale, firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, attua quanto previsto dalla legge n. 193/2024 e introduce un credito d’imposta pari all’8 % del capitale investito nel capitale sociale delle nuove imprese.

Incentivo da 40 mila euro per investitori


L’agevolazione copre investimenti diretti o indiretti – tramite OICR o società che detengono almeno il 70 % del portafoglio in start up innovative – fino a 500 mila euro per periodo d’imposta. Il beneficio massimo raggiunge 40 mila euro annui, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24. Il tetto di spesa complessivo fissato dal Mef è di 1,8 milioni di euro l’anno.

Requisiti per incubatori e acceleratori


Per accedere al bonus, incubatori e acceleratori certificati devono risultare iscritti e operativi nelle sezioni speciali del Registro delle imprese. Gli incubatori si concentrano sulle fasi di avvio, mentre gli acceleratori supportano realtà già avviate. Entrambi forniscono spazi, tutoraggio e networking per far crescere i progetti imprenditoriali.

Procedure e tempi di accesso


La gestione delle domande è affidata a Invitalia. Ogni anno i soggetti interessati dovranno indicare importo e caratteristiche dell’investimento, la start up destinataria e, in caso di tramite, l’OICR o la società target. La data di apertura delle istanze sarà fissata da un bando atteso entro due mesi. Il contributo rientra nel regime de minimis (massimo 300 mila euro in tre anni) ed è cumulabile con altri aiuti di Stato.

Obblighi e controlli a tutela delle agevolazioni


Il credito diventa fruibile solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento e decade se la start up perde i requisiti di “innovatività”. Incubatori e acceleratori dovranno conservare per cinque anni la documentazione certificata da un revisore legale; in caso di irregolarità è prevista la revoca automatica dell’agevolazione.

Cosa sono gli OICR

li OICROrganismi di investimento collettivo del risparmio – sono veicoli che raccolgono capitali da una pluralità di risparmiatori, li gestiscono in modo unitario nell’interesse degli investitori e li impiegano in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni, secondo una politica di investimento predeterminata.

Definizione giuridica

L’articolo 1 del Testo unico della finanza (d.lgs. 58/1998) inquadra l’OICR come “organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio”, dotato di patrimonio autonomo separato da quello della società che lo gestisce.

Tipologie principali

Gli OICR si distinguono in:

  • Fondi comuni d’investimento (patrimonio separato gestito da una SGR).
  • SICAV (Società di investimento a capitale variabile).
  • SICAF (Società di investimento a capitale fisso).
  • FIA – Fondi di investimento alternativi, disciplinati dalla direttiva AIFMD e comprensivi, ad esempio, dei fondi immobiliari o di private equity.

A livello operativo esistono OICR aperti, dove l’investitore può chiedere in ogni momento il rimborso delle quote, e OICR chiusi, caratterizzati da un orizzonte temporale prefissato.

Quadro normativo e vigilanza

La materia è regolata da:

  • Direttiva UCITS V per gli OICVM, recepita in Italia dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d’Italia.
  • Direttiva AIFMD per i FIA.
  • Vigilanza congiunta di Banca d’Italia (profilo prudenziale) e Consob (tutela dell’investitore).

Funzionamento e obiettivi

L’OICR persegue un duplice scopo: diversificazione del rischio grazie all’investimento collettivo e accesso professionale ai mercati per risparmiatori che, singolarmente, non potrebbero replicare strategie o economie di scala simili. Il patrimonio resta separato da quello dei gestori, a garanzia degli aderenti.

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