Legge Centemero, gli incentivi a supporto dell’ecosistema delle startup

L’ecosistema delle startup e delle PMI in Italia ha iniziato il 2025 sulla spinta di un pacchetto di norme che puntano a favorire gli investimenti in innovazione e rafforzare la competitività del sistema economico del nostro Paese. Tra queste, c’è sicuramente la cosiddetta “legge Centemero” (legge n. 162/24 del 28 ottobre 2024), entrata in vigore con l’obiettivo di incentivare gli investimenti, snellire le procedure burocratiche e promuovere lo sviluppo del venture capital.

Questa normativa si inserisce in un contesto di agevolazioni già previste nel primo Startup Act, contenuto nel Decreto Sviluppo Bis, che include i seguenti vantaggi fiscali: per le persone fisiche detrazione IRPEF pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche deduzione IRES pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

L’accesso a questi incentivi è subordinato al mantenimento della partecipazione nell’impresa innovativa per almeno tre anni. I vantaggi fiscali, inoltre, sono applicabili sia agli investimenti diretti nel capitale di rischio sia agli investimenti indiretti effettuati tramite veicoli specializzati.

La normativa introduce un regime fiscale alternativo (noto come “de minimis“), soggetto a precise regole dell’UE, che prevede una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di startup innovative o PMI innovative. Questo regime presenta alcuni limiti di investimento agevolato per ciascun periodo d’imposta, ovvero 100mila euro per le startup innovative e 300mila euro per le PMI innovative.

La legge Centemero prevede l’attribuzione di un credito d’imposta per le persone fisiche nel caso in cui l’importo della detrazione superi l’imposta lorda. L’eccedenza, in questi casi, potrà essere utilizzata come credito d’imposta per ridurre l’ammontare delle imposte dovute o potrà essere compensata con altri debiti fiscali, sia nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi sia negli anni successivi.

Capital gain

Continuando a parlare degli incentivi fiscali, la legge riprende anche il tema del capital gain, ovvero la plusvalenza derivante dalla cessione dell’investimento diretto nel capitale sociale di startup o PMI innovative. Questa norma conferma la detassazione del capital gain anche nel caso di investimento di persone fisiche tramite organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), quindi anche nell’ipotesi d’investimento indiretto tramite apposito veicolo di investimento. Questa disposizione, però, richiede che le quote o azioni degli OICR siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e siano detenute per almeno 3 anni. Da sottolineare che si elimina il riferimento all’investimento in regime “de minimis” ai fini di questo incentivo.

Affinché si possa accedere a questo incentivo, gli OICR scelti devono rientrare nel territorio dello Stato italiano o di uno Stato europeo (Unione Europea o Spazio Economico Europeo) e devono investire prevalentemente nel capitale sociale di startup e PMI innovative.

Rientrano nella definizione di OICR tutti gli organismi mediate in quali si realizza la gestione collettiva del risparmio, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, quindi: fondi comuni di investimento; società di investimento a capitale variabile (SICAV); società di investimento a capitale fisso (SICAF); fondi di fondi.

Le PMI innovative che vogliono accedere all’esenzione fiscale accordato al capital gain, al momento dell’investimento devono soddisfare almeno una delle condizioni previste dall’articolo 3 del DDL, quindi: non avere operato in alcun mercato; operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Nella legge è anche contenuta l’ipotesi di reinvestimento di plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni in società tradizionali in favore di startup e PMI innovative. È prevista l’esenzione da imposizione per le plusvalenze, purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese startup innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale.

Società di investimento semplice

Il legislatore, infine, ha posto l’accento sulla società di investimento semplice (SIS), in quanto particolare veicolo di venture capital. Le SIS possono facilitare l’investimento in PMI non quotate e garantire una maggiore disponibilità finanziaria con gli stessi vantaggi degli investitori istituzionali. A loro è dedicata una semplificazione normativa rispetto ai fondi vigilati, ma devono sempre garantire un sistema di governo e controllo che assicuri la sana e prudente gestione. La riforma prevede l’innalzamento della soglia di patrimonio netto da 25 milioni a 50 milioni, con una maggiore disponibilità di risorse.

In sintesi

I punti-chiave della legge Centemero

  • Detrazioni fiscali: chi investe in startup o PMI innovative potrà godere di una detrazione IRPEF pari al 50% dell’importo investito. Se l’importo della detrazione supera l’imposta dovuta, l’eccedenza può essere trasformata in un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione o in sede di dichiarazione dei redditi.
  • Capital gain: i redditi da capitale derivanti da investimenti in fondi specializzati in startup sono esentati dall’imposizione fiscale.
  • Potenziamento delle società di investimento semplice (SIS): la legge ha introdotto modifiche sostanziali alle società di investimento semplice (SIS), portando il limite del patrimonio netto da 25 a 50 milioni di euro. Immagine di marymarkevich su Freepik.

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